(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  Regione Marche n. 17
                        del 28 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1
                        Finalita' della legge
 
  1. Al  personale  regionale,  inquadrato  in  ruolo  a  seguito  di
pubblico  concorso,  e'  riconosciuto  il  trattamento  economico  di
anzianita' eventualmente maturato presso  lo  Stato,  enti  pubblici,
enti locali e Regioni.
  2.  Il  trattamento  di  cui al precedente comma viene riconosciuto
anche nei confronti del personale inquadrato  successivamente  al  31
dicembre 1982.